Art. 3.
(Finanziamento della bonifica).

      1. Al finanziamento della bonifica delle aree ricomprese nell'ambito dei programmi concorrono le risorse assegnate per le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, che sono, conseguentemente, incrementate di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Alle imprese o consorzi di imprese che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano investimenti nella bonifica delle aree comprese nei programmi è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

 

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ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi della bonifica. Il credito di imposta è concesso nei limiti massimi di spesa, per il bilancio dello Stato, di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per la concessione del credito di imposta di cui al presente articolo.