1. Al finanziamento della bonifica delle aree ricomprese nell'ambito dei programmi concorrono le risorse assegnate per le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, che sono, conseguentemente, incrementate di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Alle imprese o consorzi di imprese che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano investimenti nella bonifica delle aree comprese nei programmi è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,